IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri», e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, recante:
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dirette dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modifiche;
  Visto  il  comma 800  dell'art.  1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»;
  Visto  il  proprio  decreto  23 luglio  2002, recante: «Ordinamento
delle   strutture   generali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri», e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri 8 novembre 2005, come modificato dal decreto
21 gennaio 2006;
  Considerato  che,  ai  sensi del citato comma 800 dell'art. 1 della
legge  finanziaria 2007, occorre definire, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  le  modalita'  per  lo svolgimento di
attivita'   professionale   esterna   da   parte  dei  consiglieri  e
referendari medici in servizio presso l'Ufficio del medico competente
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  a  dare  attuazione  alla
suddetta  norma di legge, anche in considerazione della necessita' di
assicurare   al   personale   medico   in   questione   la   migliore
valorizzazione    delle   competenze   acquisite   ed   il   costante
aggiornamento professionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Attivita' professionali esterne
  1. Ferme   restando   le   vigenti   disposizioni   in  materia  di
incompatibilita' e di cumulo di impieghi e incarichi, i consiglieri e
i   referendari  medici  in  servizio  presso  l'Ufficio  del  medico
competente  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, possono
svolgere, presso soggetti pubblici e privati, attivita' professionali
sanitarie esterne non rientranti nei compiti e doveri di ufficio, con
esclusione di quelle comportanti vincoli di subordinazione.
  2. Le  predette  attivita' potranno essere svolte esclusivamente al
di  fuori  della  sede  di servizio e dell'impegno di lavoro ai sensi
dell'art.  19,  primo  comma,  del  contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII sottoscritto in
data  13 aprile  2006,  non potranno comportate oneri di alcun genere
per  l'amministrazione  di  appartenenza e non dovranno in alcun modo
arrecare  pregiudizio  alle  funzioni  ed  ai  compiti  istituzionali
connessi  alla posizione di lavoro ricoperta presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai
medici  appartenenti  ad altre pubbliche amministrazioni, in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di fuori
ruolo, comando o altro analogo provvedimento.